Copy Link
Add to Bookmark
Report

Il commercio elettronico

DrWatson's profile picture
Published in 
Tesine
 · 16 Mar 2017

Commercio Elettronico

Indice Generale
- Introduzione
- Definizione
- Modi per fare Commercio Elettronico
- Vantaggi
- Costituzione della società
- Tipi di società
- La società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- Atto Costitutivo
- Come fare un negozio elettronico
- Problemi Tecnici
- Ricerca dei Clienti
- Cosa spinge a comprare on line
- Consegna del bene
- I sistemi di pagamento per il Commercio Elettronico
- Secure socket layer
- Telepay
- Registrazione di un potenziale acquirente
- Sicurezza informativa
- Il Commercio Elettronico secondo il codice civile
- Aspetti fiscali
- Applicazione dell’Iva
- Il Commercio Elettronico indiretto
- Il Commercio Elettronico diretto
- L’imposizione sui redditi
- Allegato 1 (foglio 1)
- Allegato 1 (foglio 2)
- Allegato 2
- Allegato 3
- Glossario
- Bibliografia




Introduzione
Internet was born in 1969 from a project for a military purpose of the USA. Infact it had to link different military bases for the exchange of information.
A new element was that the communication would work even if one of the bases got destroyed (out of use).
Originaly, Internet’s father was called ARPANet.
Since 1972, 40 different centers were linked by Internet and regolarly used the e-mail.
Many innovations took place in these 30 years. Computers are very common nowdays. Most families both in Italy and in the USA own a computer. It has became a first class goods.
Computers developped widely especially after that bill Gates invented Windows which is an operating system that has a very useful graphic system. In this way, even untrained people are able to use the “Net”.
Internet’s main purpose is communication but nowdays a person or a firm can also sell goods via Internet.

Definizione
Esistono diversi modi per riferirsi all’unico concetto di Commercio Elettronico: alcuni parlano di commercio via Internet, altri di commercio digitale, altri ancora delle stesse cose utilizzando analoghe parole inglesi come e-business, e-commerce e altro. Vi sono chiaramente grosse sfumature che si accompagnano a un concetto così generico.

Modi per fare Commercio Elettronico
Per arrivare a fare Commercio Elettronico non è strettamente importante concludere la vendita di un bene via Internet ma, per migliorare in qualche misura l’attività commerciale attraverso la Rete, possiamo individuare quattro modi fondamentali attraverso i quali si può arrivare a comporre una soluzione di Commercio Elettronico:
- migliorare l’efficacia della comunicazione aziendale verso l’esterno, a fini di marketing o per ottenere una maggiore reattività;
- agire sulla qualità del servizio al cliente, migliorando la cura e l’assistenza di pre e post vendita;
- ridefinire internamente i processi aziendali, utilizzando la rete per integrare su un unico supporto i flussi di lavoro con l’obiettivo di aumentare i vantaggi (efficienza, riduzione dei costi…);
- utilizzare la Rete come vero e proprio canale di vendita, sul quale sia possibile individuare i prodotti di interesse ed effettuare la transazione economica.

Vantaggi
Il cambiamento portato dalla Rete produce opportunità e benefici per tutte le parti in gioco. Infatti le opportunità offerte alle imprese sono:
- la presenza globale di clienti;
- una migliore competitività;
- una produzione di massa;
- uno snellimento della catena dell’offerta;
- una sostanziale riduzione dei costi;
- tante nuove opportunità di business.

I benefici alla clientela sono:
- una scelta globale;
- una miglior qualità dei servizi;
- prodotti personalizzati a prezzi minori;
- una maggiore risposta alle necessità.


Costituzione della Società
Una società che opera nel Commercio Elettronico si costituisce come tutte le normali società, mediante un contratto, col quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Talvolta si può costituire anche mediante un atto unilaterale: è il caso della società unipersonale.
Il contratto di società è di regola:
- bilaterale o plurilaterale perché si può stipulare tra due o più parti;
- puramente consensuale perché si perfeziona col semplice consenso;
- associativo perché le parti mirano a raggiungere uno scopo comune rappresentato dallo svolgimento dell’attività e dalla divisione degli eventuali utili;
- a titolo oneroso perché la partecipazione agli utili trova giuridicamente la propria causa nel conferimento che ciascun socio si obbliga a eseguire;
Con l’accordo costitutivo della società i soci si obbligano a mettere a disposizione i mezzi necessari per lo svolgimento in comune dell’attività economica prescelta: possono conferire beni o servizi di qualunque natura purchè suscettibili di valutazione economica come macchine, immobili, computer, server, software, denaro, brevetti industriali, segni distintivi, diritti di credito……
Tali beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento.
Per quanto attiene il conferimento in proprietà, conferire beni in società significa modificare la condizione giuridica dei beni stessi, che non appartengono più al singolo socio ma alla collettività e vanno a formare il capitale sociale.
La società così formata può essere di due tipi, commerciale e non commerciale, distinzione importante per la diversa disciplina che ne deriva, poiché le società commerciali sono soggette:
- a particolari formalità per la costituzione, essendo richiesta una determinata forma per la regolarità o per l’esistenza stessa della società;
- all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2200);
- al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

Tipi di società
Teoricamente qualsiasi società può operare nel Commercio Elettronico. Infatti in Internet possiamo trovare Società per azioni, Società di persone……
Appare però evidente l’inutilità di costituire una società per azioni o di persone per farla operare esclusivamente in quest’ambito.
L’acquisto di un server, di alcune licenze e di qualche software è una spesa modesta che può essere sopportate tranquillamente anche da poche persone, e di conseguenza, la società più adatta per questo fine è la S.r.l. o in alternativa la S.a.s.
Molte società di capitali hanno un sito Web, ma in aggiunta alle loro normali attività commerciali, cioè non basano la loro attività esclusivamente sulla rete.

La società a responsabilità limitata
Nella società a responsabilità limitata, come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali è responsabile soltanto la società con il suo patrimonio e tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata, rischiando nella società soltanto il valore del loro conferimento.
La società a responsabilità limitata presenta tuttavia alcune significative differenze rispetto alla società per azioni perché:
- le quote di partecipazione della società non possono essere rappresentate da azioni;
- il capitale sociale minimo è di venti milioni di lire;
- la società non può emettere delle obbligazioni.
L’impossibilità di collocare sul mercato delle azioni e delle obbligazioni, che sono dei titoli di credito destinati alla circolazione e facilmente negoziabili, non consente alla società di raccogliere dei capitali direttamente presso il pubblico dei risparmiatori: le disponibilità finanziarie della società pertanto consistono in mezzi propri, cioè nei capitali investiti dai soci nell’attività produttiva, oppure nei mutui o nei prestiti concessi da terzi (come banche, società finanziarie……).
La società a responsabilità limitata agisce sotto una denominazione sociale, che può essere formata liberamente ma deve comunque contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata.

Atto costitutivo
L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata deve rivestire la forma dell’atto pubblico e contenere i seguenti elementi prescritti dalla legge:
- generalità dei soci e degli eventuali promotori nonché il numero di azioni da loro sottoscritte;
- la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’oggetto sociale, ovvero l’attività economica che i soci si prefiggono di esercitare;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- il valore nominale e il numero delle azioni con l’indicazione se sono nominative o al portatore;
- il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura da ciascun socio;
- le norme di ripartizione degli utili;
- la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori;
- il numero di amministratori e i loro poteri indicando quali tra loro hanno la rappresentanza;
- il numero dei componenti del collegio sindacale;
- la durata della società;
- l’importo globale, anche approssimato, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Costituita la società e adempiute le altre formalità previste per legge, il notaio che ha ricevuto l’atto o gli amministratori devono provvedere entro trenta giorni al deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui provincia la società ha stabilito la propria sede.
Con il deposito si apre il giudizio di omologazione col quale il tribunale verifica la correttezza dell’atto costitutivo e la presenza di eventuali clausole contrastanti con la legge nonché che siano state osservate tutte le condizioni richieste per la costituzione della società.
Il Tribunale dopo aver sentito il pubblico ministero, provvede al decreto: se l’esito del giudizio è positivo, concede l’omologazione e ordina l’iscrizione della società nel registro delle imprese; se è negativo, invece, ne rifiuta l’omologazione.
In mancanza dell’iscrizione la società si considera non formata.
L’atto costitutivo deve essere poi pubblicato nel Busar (Bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata).


Creata la società che opererà nel Commercio Elettronico, bisogna poi procedere alla creazione del sito Web.



Come fare un negozio elettronico
Fare un sito Web è una operazione piuttosto semplice. È consigliabile partire dalla registrazione di un dominio di secondo livello, cioè un nome sulla Rete a cui fare corrispondere l’indirizzo del sito dell’azienda. I domini di Internet sono nomi registrati sulla Rete e acquistano una visibilità immediata che serve a facilitare il reperimento di una organizzazione su Internet. (Vedi allegato 1)
È importante registrare un dominio che sia il più possibile rispondente al nome della azienda o di un determinato prodotto che si vuol vendere on line. Gli utenti potranno a cercare la ditta anche basandosi su elementari convinzioni secondo cui la ditta Rossi si trova all’indirizzo www.Rossi.it o www.Rossi.com ma difficilmente riusciranno a trovarla se si chiama www.Rossi-spa.com.
Poiché non possono esistere due domini che hanno lo stesso nome, da un punto di vista strategico risulta importante registrarlo subito senza un immediato utilizzo.
Una volta ottenuto un dominio dalla autorità competente, si può associare ad esso l’indirizzo di Rete del sito Web e gli indirizzi delle caselle di posta elettronica.
La seguente tabella mostra che nel nostro paese la crescita delle organizzazioni presenti sulla rete con un proprio nome è in continuo aumento.

Un sito Internet minimo si basa su quattro componenti fondamentali:
- infrastruttura di connessione (fornita dal provider);
- un computer (Server) che ospita il sito;
- un Server su cui giungono gli ordini di acquisto;
- i contenuti del sito (pagine HTML, pagine ipertestuali……).


Un sito si può creare in pochi giorni a costi modesti (talvolta inferiori ad alcuni milioni di lire). (Vedi allegati 2 e 3)


È naturale che il nuovo sito sia inizialmente sconosciuto o ignorato dalla gran parte dei visitatori della Rete. Per renderlo visibile e valorizzarne il contenuto si deve curare un’azione di comunicazione coordinata sui diversi mezzi disponibili dall’azienda, per esempio creando links su altri siti, segnalandolo ai motori di ricerca della rete, pubblicizzandolo su altri siti o nei canali tradizionali …………

Problemi tecnici
I contenuti delle pagine pubblicate sul Web sono esposti al vincolo legato alla pesantezza dei documenti. Oggi le velocità tipiche di scaricamento di una pagina dal Web oscillano intorno ai 2kB al secondo. Per questa ragione le pagine del Web non possono pesare più di una cinquantina di kB in modo da essere completamente visibili nel giro di pochi secondi. Le immagini possono abbellire le pagine ma rallentano in modo significativo, talvolta in modo insopportabile, la visione dei contenuti.
Un altro spinoso problema è la compatibilità dei browser, cioè dei programmi di navigazione di cui i principali sono Internet Explorer e Netscape. Ciò che è chiaro e comprensibile per un tipo di browser può non esserlo per un altro. Per essere certi di fornire il medesimo contenuto a tutti gli utenti, è fondamentale verificare la qualità delle pagine create guardandole con browser diversi e versioni diverse.

Ricerca dei Clienti
Molto spesso capita di vedere siti Internet aziendali che hanno un approccio molto autoreferenziale alla comunicazione. L’azienda spiega chi è e che cosa fa, pubblica il bilancio dell’ultimo anno e altre notizie ritenute utili…… talvolta mostra le foto dei dipendenti e il discorso autografato del presidente. Appare evidente che il potenziale commerciale di un sito di questo tipo è praticamente nullo. Anche la capacità di incidenza nel ricordo di un visitatore è debole, solitamente lasciata alla buona veste grafica e a qualche immagine evocativa.
Prima o poi un sito “stile depliant elettronico” mostra tutti i suoi limiti nella prospettiva del Commercio Elettronico. Per attrarre attenzione su un sito bisogna progettarlo in modo tale che soddisfi a pieno il bisogno del visitatore e che risponda alle sue esigenze.

Il primo servizio che si accompagna ad un sito Web di pura consultazione è il contatto via posta elettronica. L’apertura di una presenza dell’azienda nella Rete deve prevedere il fatto che i clienti potrebbero contattare probabilmente più sullo stesso mezzo (Internet) che non su altri mezzi tradizionali.
Il secondo servizio è la possibilità di cercare i prodotti in un catalogo on line, aumentando il richiamo commerciale del servizio. Infine, vi possono essere servizi personalizzati, avvisi di uscita di nuovi prodotti con invii di messaggi selezionati sulla base degli interessi dei visitatori.
L’attenzione delle persone in Rete si può attrarre, accompagnando il lancio di un sito con una campagna pubblicitaria condotta direttamente on line o su altri mezzi tradizionali.

Cosa spinge a comprare on line
Se un’azienda o un consumatore finale decide di acquistare un prodotto via Internet è perché da questa operazione sa di ricavare un beneficio altrimenti non ottenibile.
Una volta lo si può anche fare per provare un’esperienza nuova, “vedere com’è”, ma in seguito ci si deve muovere attorno a una motivazione più profonda, che risponda a specifiche esigenze.
La Rete attualmente è usata come strumento per distribuire informazioni. La possibilità di trasformare lo scambio di informazioni in scambio commerciale e dare vita a transazioni commerciali complete originate da Internet è possibile a queste condizioni:
- riuscire a incontrare in Internet domanda e offerta;
- fare in modo che le due parti coinvolte dispongano dello stesso mezzo di pagamento;
- avere un quadro legislativo di riferimento per le transazioni in Rete condiviso dalle parti.

La prima condizione si è costruita negli ultimi anni con lo sviluppo della Rete e oggi si può dire che è ampiamente soddisfatta. Vi sono sulla Rete molte più aziende e opportunità di affari che in una qualsiasi fiera nel mondo e vi sono strumenti e siti che hanno il preciso scopo di mettere in contatto domanda e offerta di beni e servizi.
La seconda è parzialmente soddisfatta da tecnologie in evoluzione.
La terza condizione, il quadro legislativo, è oggi carente ma in fase di adeguamento.



Consegna del bene
Il problema della consegna del prodotto non si pone e, anzi, si risolve elegantemente, nel caso di vendita di servizi o beni intangibili.
In generale, il problema della consegna scompare nel caso di vendita di beni fatti di bit che possono quindi essere spediti attraverso la rete Internet: tra di essi si trovano il software, le notizie, i rapporti di consulenza, la grafica, i servizi di traduzione. La gamma di questi prodotti è oggi limitata dalla lentezza delle connessioni in Rete ma potrà essere in futuro accresciuta da prodotti multimediali di intrattenimento come la musica, i film e quello che oggi in generale chiamiamo TV.
Per tutti gli altri beni che sono fatti di atomi e che quindi devono essere trasportati a destinazione il problema della consegna è un elemento critico, che richiede tempi molto brevi di consegna per essere concorrenziali con i sistemi tradizionali.
Il primo elemento da valutare è la quantificazione del costo relativo alla distribuzione del bene stesso. Da ciò si può decidere se utilizzare una rete distributiva esistente o un corriere e scegliere di essere competitivi sul mercato (prezzo sostanzialmente identico ma maggior comodità per il cliente) oppure sul prezzo (minor prezzo per il bene acquistato on line). Se la merce acquistata può essere consegnata ovunque si deve prestare grande attenzione alla gestione del processo distributivo. Se coinvolge un numero elevato di spedizioni si richiede una attenta operazione di ottimizzazione del ciclo di consegna.

I sistemi di pagamento per il commercio elettronico
Il successo del Commercio Elettronico è strettamente collegato alla possibilità di effettuare transazioni sicure sulla Rete. Questo comporta una maggior fiducia del consumatore finale e il raggiungimento di un livello accettabile di sicurezza nelle transazioni. Tra i mezzi di pagamento in ambiente telematico occorre fare una distinzione tra metodi di pagamento tradizionali e soluzioni studiate su misura per il Commercio Elettronico.
Nel primo caso è improprio parlare di Commercio Elettronico in quanto la transazione non si conclude esclusivamente on line. È il caso dei pagamenti per contrassegno, per vaglia postale o via bonifico bancario a seguito della ricezione di una fattura. Attraverso la rete si sceglie e si ordina il prodotto o il servizio, ma il pagamento avviene in anticipo o alla scadenza prestabilita con il merchant.
Il pagamento on line avviene invece utilizzando lo stesso mezzo sul quale viene effettuato l’ordine d’acquisto. Internet integra infatti anche la transazione finanziaria di cui la forma più comune è il pagamento con la carta di credito.

Lo scenario di riferimento, cioè l’ambiente di Commercio Elettronico vede un acquirente, connesso a Internet da un PC remoto, che accede a un negozio virtuale su un sito Internet. Il gestore del negozio on line, ricevuto l’ordine di acquisto, deve richiedere autorizzazione per procedere con il pagamento.
Le parti coinvolte in una transazione commerciale sono:
- il titolare della carta;
- chi vende il bene o il servizio;
- l’ente finanziario cui il merchant si appoggia;
- il gateway, cioè il software che gestisce la transazione;
- la società che ha emesso la carta di credito;
- la Authority competente al rilascio del certificato digitale.

Secure socket layer
Nel contesto italiano la modalità più diffusa e la più semplice forma di pagamento sicuro è l’ SSL (Secure Socket Layer).
È uno standard impiegato dalla maggior parte dei siti di commercio elettronico: è un protocollo aperto e non proprietario, progettato per gestire la trasmissione sicura dei dati su Internet.
Può essere supportato dai principali browser senza l’aggiunta di programmi specifici né la richiesta di password. Le pagine protette di un negozio virtuale sono contrassegnate da un lucchetto (Netscape Navigator) o da una chiave (Microsoft Internet Explorer). Nel transitare dal browser al sito le informazioni vengono criptate per evitare possibili intercettazioni. Introdotto nel 1994 dalla Netscape Communication Corp, SSL riduce i rischi di violazione dei dati trasmessi online. La crittografia impiegata garantisce riservatezza, integrità, autenticazione.
È un sistema molto efficace che giustifica il largo uso che ne viene fatto da molti siti di successo.
Il primo impiego si SSL prevedeva che il card holder inoltrasse i dati della sua carta di credito al merchant. La certificazione delle informazioni, che viaggiavano criptate con algoritmo a 40 bit, avveniva off line e ciò non permetteva al merchant di avere garanzia sulla validità della carta.
Ultimamente è stato perfezionato l'uso del protocollo SSL con l'introduzione del POS on-line o VirtuaI Pos. Sul server del merchant giungono tutti i dati necessari alla gestione dell'ordi­ne, mentre per i dati relativi alla carta di credito, il buyer viene collegato al server sicuro (a 128 bit) di un circuito bancario. I dati vengono immediatamente inviati ai circuiti di autorizzazione (Servizi Interbancari, Visa, MasterCard e altri) che provvedono alla verifica delle informazioni sulla carta di credito e della dispo­nibilità di fido. Questa prima fase è detta Authorisation.
Se la risposta del circuito autorizzativo è affermativa, l'importo pari alla transazione viene momentaneamente bloccato sul conto del card holder. L'autorizzazione arriva al merchant e al buyer tramite server. Nel caso di errore, la richiesta di eva­sione del pagamento viene rimandata al merchant e al buyer.
La seconda fase, detta Clearing, può avvenire in due mo­menti distinti. Se la merce comprata sono beni digitali (abbo­namenti a servizi on line, software da scaricare...) l'addebito sul conto del buyer e l'accredito su quello del merchant, av­vengono immediatamente dopo che l'autorizzazione di paga­mento è stata ricevuta. Se si tratta dell'acquisto di beni fisici, l'addebito o l'accredito vengono posticipati a scadenza pre­stabilita o al momento della consegna.

Telepay
È il primo sistema di pagamento sicuro on line offerto dalle banche italiane e realizzato da SSB (Società per i Servizi Bancari) in grado di fornire ai venditori convenzionati (merchant) la possibi­lità di vendere on line in modo sicuro. Si basa sul protocollo SSL che permette di proteggere i dati a livello di trasporto e utilizza an­che un protocollo, definito da SSB, che si basa sull'algoritmo RSA con chiave a 1024 bit, in grado di proteggere a livello applicativo la riservatezza e l'integrità dei dati relativi al pagamento. Il merchant non ha accesso al numero di carta di credito del compratore; solo SSB riceve i dati e autorizza l'addebito. Supporta sia pagamento con carta di credito che addebito in conto preautorizzato.
L'acquirente on-line, subito dopo l'ordine, deve inoltrare la richiesta per procedere con la transazione al gestore dei siste­mi di pagamento e attendere da SSB le relative istruzioni di pagamento.
L'ordine di acquisto viene inviato alla SSB, che è l'unica in grado di decriptare il numero di carta e di inviano per la richie­sta di autorizzazione ai diversi circuiti delle carte di credito na­zionali o internazionali.
Ottenuto il consenso il “venditore" riceve il numero di auto­rizzazione e non il numero di carta di credito del 'compratore", mantenendo quindi la riservatezza sul numero di carta.
Inoltre il sistema bancario garantisce, l'esistenza del vendi­tore, attraverso l'emissione di certificati.
In conclusione la peculiarità del sistema di sicurezza di TE­LEpay consiste nel tatto che solo SSB dispone della copia di chiavi RSA (pubblica/privata) mentre gli acquirenti ed i venditori utilizzano per la crittografia la chiave pubblica di SSB contenuta nel plug-in / active X integrato nei browser più diffusi sul mercato.

Registrazione di un potenziale acquirente
Un cliente interessato ad effettuare acquisti per la prima vol­ta nell'ambito del servizio, accede ai sito http://telepay.ssb.net e compila sul server SSB un modulo riportante i dati anagrafici e l'indirizzo di e-mail.
Al termine della fase di registrazione e dopo aver verificato l'esistenza dell'indirizzo di e-mali indicato (attraverso uno scambio di messaggi di e-mali tra SSB e l'acquirente), SSB abilita l'acquirente ad operare nell'ambito del servizio.
Ciò significa che da questo momento il client (il broswer) dell'acquirente è autorizzato a comunicare in modalità SSL.
Affinché poi il computer dell'acquirente sia abilitato al pa­gamento, occorre scaricare dal server di SSB il plug-in/active x che, come detto, serve a criptare i propri dati garantendo ulte­riormente la sicurezza della transazione.

Sicurezza informativa
In passato un metodo di controllo e autenticazione diffuso è stato quello delle password: un modo per verificare l’identità di un utente già registrato presso un negozio virtuale, basandosi su un solo inserimento iniziale dei dati personali e del numero di carta di credito. Un sistema che, pur limitando la circolazione di informazioni ha in se, tuttavia, ragioni di vulnerabilità.
Allo stato attuale, non è ancora possibile fornire garanzie di sicurezza assolute. Ma un adeguato livello di affidabilità è già una realtà.

Il commercio elettronico secondo il Codice civile
L’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59 (meglio nota come legge “Bassanini”) ha stabilito che:

gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e da privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge

In estrema sintesi il Regolamento definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e gli attribuisce piena rilevanza giuridica a tutti gli effetti di legge.
Il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal regolamento, soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Per poter conseguire la stessa efficacia della scrittura privata, il regolamento prevede il meccanismo della firma digitale in grado di assolvere alle seguenti funzioni:
- autenticazione, intesa come processo in forza del quale il destinatario di un messaggio digitale ha la certezza dell’identità del mittente;
- integrità del documento;
- segretezza, riferito al contenuto del messaggio trasmesso che può essere conosciuto solo dal legittimo destinatario;
- non ripudiabilità da parte del sottoscrittore.

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l’efficacia della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod. civ. (art. 5), ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, se colui contro cui la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
È previsto altresì il documento informatico con firma digita­le autenticata, con efficacia di scrittura privata autenticata a norma dell'ad. 2703 cod. civ.. che richiede la presenza del no­taio o di altro pubblico ufficiale (ad. 16).
Per quanto attiene più da vicino al commercio in rete, l'art. 11, comma 1. del D.P.R. n. 513/1997, afferma che i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale (…) sono validi e rilevanti, se rispettano le disposizioni contenute nel decreto.
L’espressione “validi e rilevanti", in coordinazione con quanto previsto nell'art. 4 (laddove si afferma che il documen­to informatico soddisfa i requisiti della forma scritta), significa che il legislatore equipara sostanzialmente i contratti telematici a quelli redatti in forma scritta.
Sul fronte delle regole applicabili a tale modalità di con­trattazione, il Regolamento non è particolarmente esaustivo, limitandosi ad affermare che "si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 gennaio 1992. n. 50", che disciplina la vendita effettuata fuori dei locali commerciali.

Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale, il commercio elettronico rileva ai fini dell’IVA, delle imposte doganali e delle tassazioni sui redditi.

Applicazione dell’Iva
L’IVA è una imposta che colpisce sia le cessione di beni che le prestazioni di servizi. Questa interessa il commercio elettronico se solo si consideri come, con tale espres­sione, ci si riferisca sia all'acquisto che alla spedizione on line di beni e servizi immateriali, come software, brani musicali, informazioni di servizi (commercio elettronico diretto), sia all'acquisto di beni materiali che successivamente vengono fisi­camente recapitati attraverso il servizio postale o i corrieri (commercio elettronico indiretto).

Il commercio elettronico indiretto
Il “Commercio Elettronico indiretto", consta in un semplice ordinativo di spesa, cui seguirà una regolare fattura attestante la vendita. L'ordine verrà successivamente evaso attraverso i tradi­zionali canali di consegna.

Tre sono le fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA.

- Se il venditore è un soggetto residente in Italia ed il be­ne si trova nel territorio dello Stato, l'acquisto sconta l'IVA nel territorio nazionale, poiché qui imponibile;

- Qualora, invece, il cedente sia un operatore residente in uno Stato membro dell'Unione europea ed il bene provenga da uno Stato dell'Unione, si configura un ac­quisto intracounitario;


- Se il venditore, infine, è un soggetto extracomunitario ed il bene proviene da uno Stato non appartenente al­la comunità europea, l'operazione deve considerarsi un importazione.


Nei primi due casi, l'acquirente residente che esercita un'at­tività d'impresa, arte o professione, trascriverà la fattura d'ac­quisto nel registro degli acquisti. Se, invece, la merce è di prove­nienza comunitaria, l'acquirente, dopo aver numerato ed inte­grato la fattura con l'indicazione del controvalore in Lire, dovrà annotarla, ai sensi del D.L. 30 agosto 1992, n. 331. nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, indicando anche il corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera. Resta in­teso che, qualora sussistano i particolari requisiti richiesti dal DL. 30agosto 1992, n. 331, l'acquisto sarà regolamentato se­condo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di vendite per corrispondenza.
Nell'ipotesi in cui, infine, l'operazione configuri - come so­pra illustrato - un'importazione, l'IVA relativa andrà versata, in­sieme ai dazi, in dogana.

Il commercio elettronico diretto
Un'altra modalità per ottenere un bene via INTERNET si realizza quando si acquista un bene immateriale ossia un bene che non necessita, per essere trasferito, di un supporto fisico, ma che può essere trasferito per via telematica.
È ciò che si verifica, ad esempio, per i programmi software scaricabili direttamente dai siti Web. In questo caso si pone il dubbio se ciò che viene trasmesso può essere qualificato come una cessione di un bene o, piuttosto, una prestazione di servizi.
Attualmente, secondo l'Amministrazione finanziaria, la di­versa qualificazione dipende dalle caratteristiche intrinseche del software: il software standardizzato - e, dunque, prodotto in serie o avente un impiego generalizzato - deve essere con­siderato alla stregua di un qualsiasi bene materiale. Un softwa­re personalizzato in base alle esigenze del committente deve, invece, qualificarsi come prestazione di un servizio.
Diversi sono i problemi connessi allo "scarico" di un software via INTERNET che, sotto il profilo fiscale, si possono presentare.

- Se colui che cede il programma è un operatore italiano, sia che l'operazione si qualifichi quale cessione di beni o prestazione di servizi si tratta, in entrambi i casi, di un'operazione imponibile ai fini IVA. L'eventuale appli­cazione dell'imposta nel nostro Stato, ovvero in quello di destinazione del bene o del servizio dipenderà dalla residenza del destinatario nonchè dal luogo di utilizzo del bene e/o del servizio acquistato.

- Se il cedente è un operatore residente in un paese della Comunità Economica Europea , è opportuno distinguere due casi:

a) se il programma software è standardizzato, qualificandosi l'operazio­ne come una cessione di beni, sussiste, in capo all'acquirente nazio­nale soggetto passivo d'imposta, un acquisto intracomunitario;


b) se è un software personalizzato, invece. si configura una prestazione di servizi effettuata da un soggetto residente UE e avente quale com­mittente un soggetto passivo d'imposta italiano. L'imponibilità di tale operazione nel nostro territorio, pertanto, avverrà nel caso di utilizzo del software nel territorio italiano.


- Infine, nell'ipotesi in cui vi sia un'importazione, si deve ugualmente determinare la natura del programma in quanto il software standardizzato sconta l'IVA in doga­na, sul valore complessivo del supporto comprendente anche il prezzo dei dati e delle istruzioni ivi contenute. Per quello personalizzato, la base imponibile è costitui­ta dal valore della prestazione di servizi acquisita.

È d'immediata evidenza, soprattutto in quest'ultimo caso, la difficoltà cui va incontro colui che opera mediante INTER­NET che, dopo aver scaricato un programma da un sito, do­vrebbe - secondo le attuali disposizioni di legge - recarsi in do­gana per regolarizzare l'acquisto.

Rilevanti appaiono anche le potenzialità evasive del com­mercio elettronico, solo se si consideri la possibilità di effet­tuare transazioni anonime o sotto pseudonimo, con l'eventua­lità di utilizzare la moneta elettronica che permette di effettuare il pagamento per via telematica senza passare attraverso gli intermediari finanziari o bancari.

L'imposizione sui redditi
Anche l'imposizione sui redditi interessa il commercio elet­tronico poiché costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRPEG i proventi conseguiti, rispettivamente, dalle persone fisiche e giuridiche per le cessioni di beni e prestazioni di ser­vizi effettuate via INTERNET.

L'applicazione della normativa nazionale vigente risulta, peraltro, di difficile attuazione sul piano pratico innanzitutto perché ardua è l'individuazione di una chiara e precisa relazio­ne tra il computer, l'utente del servizio ed un particolare indiriz­zo INTERNET.
Facile, inoltre, è la possibilità di eludere l'obbligo fiscale della registrazione su libri e scritture contabili visto che tutte le transazioni avvengono elettronicamente.
Occorre, altresì, chiedersi quale rilevanza possano assu­mere i principi di fiscalità internazionale ed, in particolare, qua­le significato attribuire al concetto di "stabile organizzazione" di una impresa estera inteso come un "posto fisso d'affari at­traverso il quale una determinata impresa conduce in tutto o in parte i suoi affari".
Difficoltà, infatti, emergono anche nella allocazione e de­terminazione del reddito relativo alla stabile organizzazione, in quanto potrebbe risultare problematico individuare le transa­zioni e le operazioni a questa imputabili.
Va, infine, precisato che se è vero che un Paese può tassa­re i profitti di un'impresa attribuiti ad una stabile organizzazio­ne (a prescindere dallo Stato estero dove è situata la sede le­gale dell'impresa), con riguardo al commercio elettronico ap­pare difficoltoso determinare se il concetto di stabile organiz­zazione possa altresì consistere in un sito web.

Come possiamo notare, numerose sono le problematiche di natura fiscale che il commercio elettronico pone.
Appare pertanto, quanto mai auspicabile sia a livello na­zionale che internazionale un intervento chiarificatore su cia­scuna delle problematiche precedentemente affrontate; ciò anche in considerazione del numero sempre crescente delle operazioni commerciali condotte attraverso tali tecnologie e delle potenzialità, in parte ancora inespresse, di questo formidabile strumento.

next →
loading
sending ...
New to Neperos ? Sign Up for free
download Neperos App from Google Play
install Neperos as PWA

Let's discover also

Recent Articles

Recent Comments

Neperos cookies
This website uses cookies to store your preferences and improve the service. Cookies authorization will allow me and / or my partners to process personal data such as browsing behaviour.

By pressing OK you agree to the Terms of Service and acknowledge the Privacy Policy

By pressing REJECT you will be able to continue to use Neperos (like read articles or write comments) but some important cookies will not be set. This may affect certain features and functions of the platform.
OK
REJECT