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Redditi esteri

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Published in 
Diario di un viaggio che boh
 · 20 Jan 2019

Redditi esteri: capire se devono essere dichiarati in Italia

Redditi Esteri come e quando devono essere dichiarati in Italia?

Quando un soggetto ha percepito Redditi Esteri deve fare attenzione al concetto di residenza fiscale per capire se i redditi saranno oggetto di imposizione fiscale anche in Italia. Secondo la “worldwide taxation”, i redditi di un soggetto residente in Italia, saranno assoggettati ad imposta ovunque essi siano prodotti.

Quando un contribuente, per vari motivi, decide di lasciare l’Italia per andare a lavorare all’estero, deve capire ove è tenuto a dichiarare i suoi redditi. Il momento fondamentale è la predisposizione della dichiarazione dei redditi. E’ in questo momento che si pone il problema di capire se i Redditi Esteri percepiti siano imponibili anche nel nostro Paese. Oppure, al contrario se essi debbano essere dichiarati solo nel Paese estero ove sono stati percepiti. Questo aspetto, che a prima vista potrebbe sembrarvi banale, non lo è affatto. Si tratta di una causa fonte di una moltitudine di errori che portano i contribuenti a vedersi recapitare comunicazioni di irregolarità. Oppure, nei casi più gravi veri e propri accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando si percepiscono Redditi Esteri, il problema della loro tassazione sembrerebbe essere di facile soluzione. Se ci trasferiamo all’estero, non dobbiamo più niente all’Italia. In realtà le cose non stanno davvero in questo modo. Molte persone peccano di superficialità nel curare questi aspetti. Di conseguenza molto spesso finiscono con il pagare sanzioni per non aver rispettato la normativa in vigore.

Perché devi leggere questa guida sulla tassazione dei redditi esteri in Italia?

Leggendo questo articolo sarai in grado di capire se e come dovrai dichiarare i Redditi Esteri in Italia. Nel caso scoprirai anche come evitare la doppia imposizione economica.

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La residenza fiscale dei contribuenti:

Il concetto fondamentale per capire se è necessario dichiarare i Redditi Esteri anche in Italia è quello di Residenza Fiscale. La residenza fiscale dei contribuenti è disciplinata dall’articolo 2, comma 2, del DPR n 917/86. Articolo ai sensi del quale:

“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato: il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 04/05/1999“ Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza in Italia, sono alternative tra loro. Infatti, è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. La Residenza Fiscale in Italia ha come conseguenza più importante l’applicazione del principio della “worldwide taxation“. Si tratta di un principio, definito dall’articolo 3 del DPR n 917/86.

Tale articolo prevede che i soggetti fiscalmente residenti siano tenuti a dichiarare in Italia tutti i redditi. Ovunque essi siano stati percepiti (indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti).

Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra citate (nel concetto di Residenza Fiscale), non sarà considerato residente fiscalmente in Italia. Pertanto sarà chiamato a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti (tassazione dei redditi nello Stato della Fonte).

Doppia tassazione dei redditi esteri:

Come abbiamo visto, quando un soggetto fiscalmente residente in Italia, percepisce Redditi Esteri, è tenuto a dichiararli nello Stato di Residenza Fiscale (Italia). Tuttavia, a seconda del tipo di reddito percepito, e a seconda della normativa fiscale applicata nel Paese di percepimento del reddito, è possibile che questi proventi debbano essere dichiarati anche in questo Stato (Stato della Fonte). Questo determina una doppia tassazione di uno stesso reddito. Sia nello Stato della Fonte che nello Stato di Residenza Fiscale del soggetto. Per evitare la doppia tassazione, ai sensi dell’articolo 165 del DPR n 917/86 è possibile applicare un credito per imposte pagate all’estero. La spettanza del credito d’imposta è subordinata alla condizione che il reddito estero concorra alla formazione del reddito imponibile in Italia, ai fini delle imposte sui redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso la spettanza del credito di imposta per le imposte assolte all’estero in relazione a redditi esteri assoggettati in Italia a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Perciò, ad esempio, sono esclusi i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al patrimonio di società non residenti. Nonché i redditi di capitale percepiti direttamente all’estero. Il credito deve essere riproporzionato qualora il reddito estero concorra parzialmente a formare il reddito imponibile in Italia. E’ il caso dei dividendi, i quali se provenienti da società estere non Black list, concorrono a formare il reddito imponibile per il 5% del loro ammontare.
Di conseguenza anche l’imposta subita all’estero deve essere ridotta del 95%.

AIRE: Anagrafe italiana dei residenti all’estero

Per venire incontro agli italiani che si trasferiscono all’estero la Legge n 470/88 ha istituito l’AIRE. Ovvero, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Si tratta di un registro che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune. Questa comunicazione avviene tramite una modulistica messa a disposizione dall’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto/dovere del cittadino. Essa comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. L’iscrizione all’AIRE, assieme all’effettiva volontà di risiedere all’estero in modo stabile sono elementi fondamentali per trasferire all’estero la propria residenza fiscale. E di conseguenza evitare di dover effettuare la doppia tassazione dei Redditi Esteri percepiti.

Iscrizione all’AIRE e tassazione dei redditi esteri

Ogni soggetto che si trasferisce all’estero per lunghi periodi è tenuto ad iscriversi all’AIRE, per essere considerato fiscalmente residente all’estero. Affinché questa condizione possa essere soddisfatta, tuttavia, è necessario che ’iscrizione all’AIRE sia valida ed efficace per almeno 183 giorni nell’anno. Ovvero per la maggior parte del periodo di imposta. Soltanto in questo caso, infatti, per quel periodo di imposta il soggetto può validamente essere considerato residente all’estero. Quindi, avrà facoltà di dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi percepiti. Questo è quanto afferma l’articolo 2 del DPR n 917/86 citato prima. Per questo ti consiglio di verificare sempre, quando ti sei iscritto all’AIRE. Mi riferisco alla comunicazione ricevuta di accettazione della domanda. Questo per capire se nell’anno di iscrizione sei considerato fiscalmente residente in Italia, o meno.

La presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di redditi esteri percepiti:

Una volta chiarito il concetto di Residenza Fiscale, le situazioni cui può trovarsi di fronte un soggetto che ha lavorato all’estero sono due. La variabile riguarda il Paese ove il soggetto risulta essere fiscalmente residente.

Il contribuente risulta residente fiscalmente all’estero:

In questo caso il contribuente è tenuto a dichiarare i redditi esteri. Egli pagherà le eventuali imposte dovute soltanto nel Paese straniero di residenza. In Italia tali redditi non devono essere dichiarati in virtù della residenza fiscale estera. In Italia devono essere tassati, in questo caso, soltanto redditi di fonte italiana.

Il contribuente risulta residente fiscalmente in Italia:

Se il contribuente, nonostante la residenza estera, non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Paese straniero dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri. Allo stesso tempo dovrà dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero. In questa ipotesi, però è bene sottolineare che esistono molti trattati bilaterali stipulati tra l’Italia e i Paesi stranieri volti ad evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero. Questi trattati servono per disciplinare le singole pretese impositive di ogni stato. Nel caso in cui il soggetto debba dichiarare sia in Italia che nel Paese estero dei redditi formatisi nell’anno, questi saranno dichiarati nei quadri del Modello Redditi Persone Fisiche secondo la loro natura. Esattamente come avviene per i redditi italiani (RC, RE, RF, RT, RL, etc.). Sarà anche possibile, ai sensi dell’articolo 165 del DPR n. 917/86, recuperare le imposte estere dovute per competenza sui predetti redditi. Questo attraverso il calcolo di un apposito credito d’imposta.

Il credito per imposte pagate all’estero: applicazione per evitare la doppia imposizione:

Il recupero delle imposte pagate all’estero deve essere effettuato compilando il quadro CE del Modello Redditi Persone Fisiche. Sia per i redditi di impresa, che per i redditi diversi da questi. Il credito di imposta è calcolato in base alle imposte estere dovute. Esso può essere pari, al massimo, alle imposte italiane dovute su quel reddito. Il calcolo del credito di imposta può rivelarsi particolarmente complicato per i non
addetti ai lavori. Per questo motivo ti consiglio di consultare sempre un Commercialista esperto di Fiscalità Internazionale. In questo modo potrai determinare il corretto credito da applicare in dichiarazione dei redditi.

Funzionamento del credito per imposte estere:

Ai sensi dell’articolo 165 comma 1 del DPR n 917/86 in caso di redditi prodotti all’estero che concorrono a formare il reddito complessivo ai fini delle imposte dirette, le relative imposte estere:

“sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra: I redditi prodotti all’estero ed Il reddito complessivo” Inoltre, “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente“ Questo, ad esempio, può essere il caso dell’applicazione delle
Retribuzioni convenzionali sui redditi da lavoro dipendente esteri.

Detrazione o credito per imposte estere?

La possibilità di usufruire della detrazione oppure del credito di imposta dipende dal periodo in cui l’agevolazione deve essere fruita. Le convenzioni internazionali prevedono che l’agevolazione debba essere fruita nell’anno in cui è avvenuto il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. In particolare, possiamo avere due diverse fattispecie.

Pagamento delle imposte a titolo definitivo nello Stato estero avviene nello stesso periodo di imposta della dichiarazione italiana. In questo caso l’agevolazione, ovvero il credito si comporta come una detrazione. Non potendo essere maggiore dell’imposta netta italiana dovuta. Pagamento delle imposte a titolo definitivo nello Stato estero avviene successive al periodo di imposta della dichiarazione italiana. In questo caso l’agevolazione, ovvero il credito funge da credito d’imposta. Nel senso che l’importo potrà eccedere l’imposta netta dell’anno di fruizione, ma sempre entro i limiti dell’imposta netta dell’anno di percezione del reddito estero.

Tassazione dei redditi esteri percepiti in Stati diversi:

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più stati esteri, l’ammontare della detrazione deve essere determinato separatamente per ogni Stato. In altri termini, il calcolo per la determinazione del credito d’imposta spettante deve essere ripetuto. La ripetitività sarà tante volte quanti sono i Paesi esteri in cui si percepiscono redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’ammontare della detrazione ammessa è pari alla somma delle singole detrazioni determinate con riferimento ai diversi Paesi di produzione dei redditi.

Istanza di rimborso delle imposte all’Agenzia delle Entrate:

Una situazione particolare può venirsi a creare quando all’interno di una convenzione contro le doppie imposizioni è indicata una aliquota massima di imposta. E’ il caso ad
esempio della ritenuta in uscita sulle Royalties. Molto spesso, nelle convenzioni l’aliquota da applicare è inferiore rispetto all’aliquota prevista dallo Stato che ha erogato il Reddito (Stato della Fonte). Ebbene, qualora il soggetto estero erogante il reddito abbia applicato la ritenuta più alta prevista dalla norma interna, e non quella ridotta prevista dalla convenzione non si applica il credito di imposta. In questo caso, infatti, la procedura da seguire per l’applicazione della convenzione, è particolare. Se il soggetto percettore non può più chiedere la ritenuta ridotta convenzionale dovrà agire attraverso istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 104/2001 ha chiarito questo aspetto. In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in
misura eccedente l’aliquota prevista dal trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta. In questi
casi il recupero avviene mediante un’istanza di rimborso da presentare alle autorità fiscali estere con le modalità e i termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Interpello in situazioni di incertezza:

Il contribuente ha facoltà di presentare all’Amministrazione finanziaria un istanza di interpello. L’interpello serve a chiedere che l’Amministrazione finanziaria si esprima in situazioni di incertezza. In particolare, riguardo alla natura di un tributo estero non oggetto di convezione contro le doppie imposizioni. Questa facoltà è concessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, della Legge n. 212/00.

Il contribuente potrà presentare interpello nelle seguenti situazioni:

Esistenza di dubbi in merito ai nuovi tributi entrati in vigore successivamente rispetto a quelli nell’elenco originario della convenzione contro le doppie imposizioni, Sussistenza di dubbi in merito alla natura del tributo estero qualora non sia stata stipulata una convenzione con il Paese estero.


Fonte https://m.facebook.com/groups/162696590548845

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